lunedì 29 novembre 2010

SETTIMANA DI BILANCI, ECONOMICO E POLITICO

Per tutta la settimana sarò occupato a Roma, in Commissione Bilancio. Dovremmo concludere i lavori sui documenti finanziari entro venerdì 3 dicembre; mentre gli emendamenti all'Assemblea dovranno essere presentati entro le ore 12 di sabato 4 dicembre; motivo per cui l'Assemblea non terrà seduta come avviene abitualmente, per lasciare lavorare la Commissione. Il documento approderà in aula lunedì 6 dicembre per la votazione finale.
Ferve l'attesa in Regione come a Roma e come immagino in qualunque ambiente politico per l'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri in calendario per lunedì 13 dicembre e per la successiva dichiarazione di voto e votazione delle risoluzioni presentate sulle comunicazioni di Berlusconi.
Il 14 è considerato infatti il D day, da cui si svilupperanno tutti i giochie e gli accordi sino ad oggi solo ipotizzati.

venerdì 26 novembre 2010

NOMINA A RELATORE DOCUMENTO SUL BILANCIO

Sono stato nominato relatore del disegno di legge di bilancio di previsione per l’anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-13.
Una carica che attribuisce nuovamente al Fvg un ruolo di attendibilità politica dopo l’uscita dal Governo del sottosegretario “finiano” Roberto Menia e restituisce al Pdl regionale un ruolo di prima linea nell’operatività del Partito.
La nomina, se da un lato mi consente una funzione di vigilanza, dall’altro non mi dà la possibilità di fornire indicazioni relativamente alla distribuzione delle risorse da ripartire in quanto la “legge di stabilità” è ormai blindata nel suo corpo da 171 articoli. Tra questi, 9 specifici riguardano la nostra Regione in materia di compartecipazioni, patto di stabilità e tributi propri.
Gli articoli di nostro interesse diretto dovrebbero venir approvati così come scritti in calce dal Ministro Tremonti e concordati con il Presidente Tondo e l'Assessore Savino ed andranno a sanare una quota importante del bilancio regionale, dando per giunta avvio ad una fase sperimentale di federalismo fiscale.
Con l’attuazione del nuovo disegno contabile, la legge di bilancio sarà lo strumento che meglio rappresenterà gli effetti finanziari complessivi delle decisioni operate nel corso dell’esercizio, consentendo di valutare le scelte allocative riflesse nella proposta di bilancio per il triennio successivo. Il nuovo strumento che sostituisce la vecchia finanziaria attribuisce a ciascuno – Governo, Parlamento, Enti territoriali, e altri enti pubblici- una responsabilità precisa; ne deriva che la parte prevalente delle scelte e la gestione del bilancio sono affidati al governo, mentre il Parlamento svolge un rigoroso controllo della spesa, anche attraverso un accurato esame dei rendiconti. Secondariamente questo nuovo strumento consente la conoscenza ex ante dei dati del bilancio pubblico consolidato, al fine di valutare se i saldi di finanza pubblica, nel loro complesso, sono compatibili con gli obiettivi del Patto di stabilità europe.
Insomma, il documento di bilancio ritorna ad essere lo strumento con il quale si autorizza il complesso della spesa pubblica e ripartisce le unità di approvazione parlamentare in programmi, cosa non permessa dalla precedente struttura del bilancio, dove la spesa era ripartita tra centri di costo amministrativo.
Il disegno di legge di bilancio per il 2011 (ddl 2465) si presenta articolato in 13 stati di previsione per la spesa e uno per l'entrata, 34 missioni e 175 programmi. Le missioni che presentano le maggiori modifiche di struttura rispetto al precedente esercizio sono: L'Italia in Europa e nel mondo; lo Sviluppo sostenibile e tutela del territorio; Politiche per il lavoro. La missione "Istruzione scolastica" rappresenta la voce di spesa più consistente del bilancio dello Stato, con un assorbimento di risorse pari a circa il 22 del totale (42 miliardi). L'esame della composizione di questa missione di spesa evidenzia che la quasi totalità delle risorse stanziate in bilancio (circa il 90 per cento) è destinata alla voce "Redditi da lavoro dipendente". La successiva missione, in ordine di importanza è quella relativa alla "Difesa e sicurezza del territorio". La terza riguarda "Fondi da ripartire", che registra un importo pari al 7 del totale (13,5 miliardi). Si tratta di fondi che, a vario titolo, verranno ripartiti nel corso dell'esercizio, e di cui non si può sapere, quindi, la destinazione funzionale in via ex ante.

A seguire pubblico:
-la mia relazione
-l'illustrazione del Sen. Tancredi sulla legge di stabilità
-l'articolato relativo al Fvg
MIA RELAZIONE RELATIVAMENTE AL DDL 2465, BILANCIO DI PREVISIONE 2011 E 2011-13


Il senatore LENNA (PdL), relatore per il disegno di legge di bilancio, illustra il disegno di legge in titolo segnalando come la riforma della legge di contabilità, entrata in vigore il 1 gennaio 2010, conferma la struttura per missioni e programmi del bilancio dello Stato sperimentata a partire dal 2008. Il disegno di legge di bilancio per il 2011 si presenta articolato in 13 stati di previsione per la spesa e uno per l'entrata, 34 missioni e 175 programmi. I principi sottostanti ai modelli di responsabilità amministrativa e di controllo dei risultati suggeriscono che a ciascun programma partecipi un solo ministero e che ogni programma sia riconducibile ad un unico responsabile amministrativo (aspetto del resto prescritto dall'articolo 21, comma 2 della legge n. 196 del 1009). Nella struttura del bilancio per il 2011, si rilevano 4 programmi interministeriali, di cui 3 connessi con la stessa natura del programma, cui partecipano tutti i ministeri (Fondi da assegnare, Indirizzo politico, Servizi e affari generali) e uno relativo alle Missioni militari di pace, cui partecipano la Difesa e l'Economia. Il numero di programmi cui afferiscono più centri di responsabilità si riduce rispetto all'esercizio precedente ma rimane comunque molto elevato, riguardando ulteriori 30 programmi (oltre ai 4 interministeriali, cui, per definizione afferiscono più centri di responsabilità). Rispetto a quello per il 2010, il bilancio per il 2011 presenta 10 programmi in più. Le missioni che presentano le maggiori modifiche di struttura sono: la numero 4. L'Italia in Europa e nel mondo; la numero 18. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e la numero 26. Politiche per il lavoro.
Fa notare che oltre alla istituzione - nell'ambito di una missione - di alcuni programmi aggiuntivi (che ricevono parte delle risorse assegnate ai programmi già esistenti), il bilancio 2011 effettua, altresì, una limitata riorganizzazione dei programmi tra missioni. Entrambe le operazioni comportano una rimodulazione delle risorse tra missioni e tra programmi. L'operazione di istituzione di nuovi programmi nell'ambito di una missione e di riorganizzazione tra missioni rischia di pregiudicare la confrontabilità dei dati di consuntivo tra esercizi. Il disegno di legge in esame opportunamente presenta le previsioni iniziali e assestate del bilancio 2010 (inserite a titolo di confronto del corrispondente stanziamento per il 2011) riorganizzate sulla base della nuova struttura per programmi. È auspicabile, peraltro, che tali raccordi siano resi espliciti in futuro anche per i dati di consuntivo, in assenza dei quali il consuntivo 2011 non sarebbe confrontabile con quelli degli esercizi precedenti. Per tale motivo sarebbe comunque utile presentare il riepilogo (articolato per capitoli) delle modifiche operate alla struttura del bilancio 2010 per la costruzione del bilancio 2011. L'aumento del numero dei programmi potrebbe essere riconducibile all'intento di allineare programmi e centri di responsabilità. Potrebbe essere utile approfondire tale aspetto, anche acquisendo indicazioni dal Governo.
L’articolazione delle missioni e dei programmi per stati di previsione – che trovava giustificazione in una visione amministrativa della spesa – non appare più funzionale dopo la riclassificazione che esalta le finalità della spesa anziché i centri amministrativi che la erogano. A ciò si aggiunga che la frammentazione delle missioni tra diversi stati di previsione e l’assenza di un prospetto che le aggreghi per dare il senso complessivo della decisione di spesa (presentato invece negli scorsi anni) rappresentano elementi contraddittori rispetto alla direzione della riforma. Qualora, dunque, si dovesse profilare una revisione della legge di contabilità e finanza pubblica – necessaria per armonizzare la disciplina nazionale dopo l’istituzione del semestre europeo – la scelta di articolare il bilancio per stati di previsione, e non soltanto per missione e programmi, potrebbe essere definitivamente ripensata ed abbandonata.
La riforma ha poi introdotto altre importanti innovazioni alla struttura dei documenti di bilancio. L'unità di voto parlamentare viene individuata a livello del programma (e non più del macroaggregato), implicando così una significativa riduzione del numero delle unità di voto. Vengono introdotte nuove definizioni sulla natura della spesa (onere inderogabile, fattore legislativo, fabbisogno) e sulla distinzione tra spese rimodulabili e non rimodulabili. Viene infine, arricchito il corredo informativo allegato agli stati di previsione dei ministeri.
Ulteriore novità è rappresentata dalla previsione che i documenti di bilancio siano messi a disposizione in formato elaborabile. Tale aspetto agevola l'ampliamento delle analisi sul bilancio, istituzionalizzando ciò che negli scorsi esercizi è avvenuto in via di fatto. Si tratta di una prima applicazione, apprezzabile per la portata innovativa, sebbene suscettibile di ulteriori affinamenti visto che nell'ambito dei database messi a disposizione non sono presenti gli allegati relativi alle esenzioni e riduzioni del prelievo obbligatorio (contenuti nella tabella 1, stato di previsione dell'entrata, messi a disposizione per le vie brevi) e gli allegati 1 agli stati di previsione del disegno di legge di bilancio (Prospetto autorizzazioni di spesa per programmi), nei quali vengono evidenziate le variazioni proposte in base ai nuovi strumenti di flessibilità del bilancio (articolo 23, comma 3 della legge n. 196 del 2009). Anche la Prima Nota di variazioni al bilancio, inoltre, non risulta ancora disponibile in formato elaborabile al momento.
La vigente struttura del bilancio di previsione, accompagnata dalla previsione di un contenuto più snello della legge di stabilità, prefigura un nuovo ruolo dello strumento, tanto più rilevante se si tiene conto del margine di flessibilità che le amministrazioni hanno in sede di formazione degli stanziamenti a legislazione vigente. Con l’attuazione del nuovo disegno contabile, la legge di bilancio sarà lo strumento che meglio rappresenterà gli effetti finanziari complessivi delle decisioni operate nel corso dell’esercizio, consentendo di valutare le scelte allocative riflesse nella proposta di bilancio per il triennio successivo. Uno sguardo d’insieme. Per il 2011, il disegno di legge di bilancio presentato al Parlamento il 15 ottobre 2010, integrato con la prima Nota di Variazione, prevede un saldo netto da finanziare (SNF) pari a -40 miliardi, in miglioramento di circa 15 miliardi rispetto al SNF del bilancio assestato per il 2010. L'evoluzione rispetto all'esercizio precedente deriva, dal lato del gettito, da un aumento delle entrate extratributarie di quasi 3 miliardi (+8.9 punti percentuali) e da una moderata ripresa della crescita delle entrate tributarie, pari a 1 punto percentuale. Dal lato della spesa, il miglioramento è dovuto ad una contrazione delle spese finali del 3 per cento, riconducibile ad una riduzione della spesa corrente e in conto capitale tale da più che compensare la crescita di 6 punti percentuali della spesa per interessi. Nel biennio 2012-2013, il SNF ammonta a circa -22 e -13,9 miliardi di euro rispettivamente. E' da notare che il SNF a legislazione vigente per il 2013 è previsto attestarsi a 4,6 miliardi, ma tenuto conto degli effetti della Prima Nota di Variazione si ha un peggioramento del saldo di 9,3 miliardi. Nel biennio 2012-2013, le entrate tributarie, mostrano un incremento del 5,5 per cento e del 4,3 per cento rispettivamente. Le entrate extratributarie mostrano un andamento discontinuo, diminuendo di 6,8 punti percentuali nel 2012 (riflettendo il venir meno delle entrate una tantum connesse con le alla vendita delle frequenze del digitale terrestre) per poi aumentare di 3,3 punti percentuali nel 2013. Quanto all'evoluzione delle principali voci di spesa, quella per interessi mostra una crescita sostenuta a partire dal 2012, con un tasso di crescita medio annuo superiore al 5 per cento. La spesa corrente al netto degli interessi, invece, presenta un profilo decrescente per il biennio 2011-2012 (-4,3 e -0,5 per cento rispettivamente) e crescente per il 2013 (1,1 per cento). Anche la spesa in conto capitale mostra un andamento simile, diminuendo nel biennio 2011-2012 di 7,8 e 11,1 punti percentuali, rispettivamente, per tornare poi a crescere nel 2013 al 18,9 per cento. Uno sguardo funzionale alla spesa. Un tema affrontato nel dibattito sul bilancio dello scorso anno è stato quello di ricostruire quanta parte della decisione di spesa sia effettivamente operata annualmente con il bilancio e quanta parte sia adottata formalmente con il bilancio anche se corrispondente a trasferimenti o al servizio del debito e quindi comunque stabilita in modo esogeno. L’esercizio è particolarmente utile per verificare quanta parte delle politiche pubbliche corrisponda effettivamente ad una scelta allocativa (almeno nel breve periodo) proposta dal Governo e approvata dal Parlamento e tenuto conto che in un sistema istituzionale multilivello larga parte delle decisioni di spesa sono rimesse alle autonomie territoriali. D’altro canto, già lo scorso anno si era rilevato come la percentuale di spesa di ogni missione sul totale del bilancio fornisse una rappresentazione poco fedele della "decisione di spesa" operata dal bilancio, posto che la missione più rilevante è quella del debito pubblico che certamente non può essere liberamente modulata dal Governo o dal Parlamento ma è da considerarsi esogena. Quest’anno, il Servizio del bilancio ha svolto un’analisi più puntuale delle voci della spesa primaria ossia di quella spesa che emerge in seguito alla esclusione dal totale della spesa delle voci di finanziamento di altre amministrazioni pubbliche. Ciò consente di valutare la struttura allocativa del bilancio dello Stato con riferimento alle funzioni di competenza più strettamente centrale, realizzate a livello di amministrazioni centrali, escludendo quindi i trasferimenti destinati a finanziare l'attività ordinaria delle altre amministrazioni. Si rinvia alla documentazione del Servizio del bilancio la descrizione della metodologia seguita e delle motivazioni ad essa sottesa. I risultati di questa analisi fanno tuttavia emergere che la missione "Istruzione scolastica" rappresenta la voce di spesa più consistente del bilancio dello Stato, con un assorbimento di risorse pari a circa il 22 del totale (42 miliardi). L'esame della composizione di questa missione di spesa evidenzia che la quasi totalità delle risorse stanziate in bilancio (circa il 90 per cento) è destinata alla voce "Redditi da lavoro dipendente". La successiva missione, in ordine di importanza è quella relativa alla "Difesa e sicurezza del territorio". La prima è iscritta nel bilancio 2011 per una somma pari al 10 per cento del totale (19,3 miliardi). Anche per questa voce di spesa, la composizione mostra che i "Redditi da lavoro dipendente" rappresentano una quota molto elevata (pari al 77 per cento). La terza riguarda "Fondi da ripartire", che registra un importo pari al 7 del totale (13,5 miliardi). Si tratta di fondi che, a vario titolo, verranno ripartiti nel corso dell'esercizio, e di cui non si può sapere, quindi, la destinazione funzionale in via ex ante. La presenza di una missione Fondi da ripartire, contenente un volume di risorse significativo da ripartire nel corso dell'esercizio sembrerebbe indebolire la capacità di comprendere l'allocazione delle risorse programmata, non consentendo la piena valutazione delle priorità riflesse nel documento all'esame del Parlamento. Tale caratteristica richiederebbe un più attento monitoraggio dell'attuazione del bilancio, per verificare l'aderenza della gestione alle priorità pubbliche indicate nel bilancio votato dal legislativo.
In conclusione, si può affermare che le recenti innovazioni legislative introdotte con la riforma della contabilità e finanza pubblica hanno mostrato un significativo miglioramento del bilancio, inteso come strumento per il controllo e la decisione di spesa. Parte significativa di tale miglioramento è dovuta anche alla previsione che i documenti di bilancio siano messi a disposizione in formato elaborabile. Anche in assenza di tale previsione, il Servizio del bilancio del Senato era riuscito ad effettuare elaborazioni sui programmi e sulle missioni, tuttavia la disponibilità di dati elaborabili migliora l’efficienza del lavoro e amplia le possibilità di analisi.
A fronte di tali novità che supportano l’attività parlamentare si registra ancora un forte ritardo nella revisione del Regolamento interno. L’esame da parte delle commissioni di merito del bilancio risente ancora di un’impostazione più amministrativa che funzionale. Le competenze delle Commissioni di merito sono ancora disegnate sugli stati di previsione piuttosto che sulle funzioni. I tempi di esame del bilancio nelle Commissioni di merito sono eccessivamente ristretti quando è quella la sede nella quale si discutono le politiche pubbliche di settore. Data l’elevata spesa pubblica e la condivisa esigenza di utilizzare le risorse in modo più efficiente, le Commissioni dovrebbero dedicare più tempo al bilancio. La procedura parlamentare di esame dei documenti di bilancio appare in ritardo rispetto alla direzione della riforma ed alle esigenze di risanamento della spesa e tenuto conto che – come dimostrato dai numeri –il bilancio è lo strumento con il quale si adotta la parte più rilevante della decisione di spesa durante l’anno.
RELAZIONE DEL SEN. TANCREDI, RELATORE DELLA LEGGE DI STABILITA' (DDL 2464)

Il senatore TANCREDI (PdL), relatore per il disegno di legge di stabilità, illustra il disegno di legge in titolo segnalando come il Senato si trovi per la prima volta a valutare il disegno di legge di stabilità sostitutivo del disegno di legge finanziaria, alla luce della nuova legge di contabilità. Nonostante all'inizio del suo iter alla Camera dei deputati contenesse poche disposizioni, il testo in esame, nel corso dell'esame nell'altro ramo del Parlamento ha visto aumentare notevolmente il numero delle norme per effetto della scelta da parte del Governo di inserirvi interventi ritenuti di rilevante interesse, anche andando oltre i limiti di contenuto proprio della legge di stabilità, ma giustificati dall'esigenza di fronteggiare l'attuale situazione di crisi economico-finanziaria. Il testo approvato dalla Camera dei deputati, in quanto contraddistinto anche da misure finalizzate allo sviluppo dell'economia, ha dunque un contenuto più ampio rispetto a quello previsto dalla nuova legge di contabilità e finanza pubblica. In estrema sintesi, fa presente che le principali misure del disegno di legge di stabilità sono rappresentate dal sostegno alla crescita dell'economia, dalla tutela di determinate categorie maggiormente esposte alla crisi economica e dalle disposizioni relative al Patto di stabilità interno.
Rileva che il rapporto deficit/Pil nel complesso per l'intera Unione Europea è salito al 6,8 per cento dal 2,3 del cento del 2009. Per quanto concerne il debito, l'Eurozona mostra un incremento al 79,2 percento dal 69,8 per cento precedente e l'Europa allargata al 74 per cento dal 61,8 per cento precedente. Fra i paesi che mostrano il maggior rapporto deficit/Pil, a parte l'Irlanda, caratterizzata, come è noto, da una situazione molto particolare, vi è ovviamente la Grecia con un 15,4 per cento, seguita dal Regno Unito all'11,4 per cento, dalla Spagna all'11,1 per cento e dal Portogallo al 9,3 per cento. L'Italia non è fra i paesi con la situazione peggiore, con un rapporto deficit/Pil confermato al 5,3 per cento, contro il 7,5 per cento della Francia, ma il debito pubblico si conferma fra i più alti in Europa, al 116 per cento, subito dietro la Grecia che vede lievitare il debito al 126,8 per cento.
In questa cornice, con riferimento all'indebitamento netto e al fabbisogno, le variazioni nette di spesa e di gettito tendono a compensarsi e hanno un impatto trascurabile sui saldi a legislazione vigente, che - com'è noto - incorporano le misure del decreto-legge n. 78 del 2010. La manovra netta, vale a dire l'entità netta della correzione dei saldi, data dalla somma delle maggiori entrate nette e minori spese nette, per il 2011 porta ad un miglioramento del saldo di 0,9 milioni, di 1,6 milioni nel 2012 e di 0,4 milioni nel 2013. Per quanto riguarda il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, segnala che gli effetti finanziari del provvedimento in esame comportano un peggioramento pari a 824 milioni nel 2011, 2,8 miliardi nel 2012 e 9,5 miliardi nel 2013. La differenza di impatto complessivo rispetto agli altri saldi deriva dal fatto che sia il rifinanziamento del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie, pari a 5.500 milioni nel 2013, sia la rimodulazione del Fondo aree sottoutilizzate, pari a 1.000 milioni nel 2011, a 3.000 milioni nel 2012 e a 4.000 milioni nel 2013, con una riduzione conseguente di 8.000 milioni nel 2014 e successivi, sono tutti valutati come non aventi effetti in termini di indebitamento netto e fabbisogno. Passando all'esame dell'articolato, il dispositivo reca all’articolo 1, comma 1, la consueta fissazione del livello massimo del saldo netto da finanziare per l'anno 2011, al netto delle regolazioni debitorie, in 41.900 milioni di euro e il livello massimo del ricorso al mercato per lo stesso periodo in 268.000 milioni di euro. Tra le misure che caratterizzano il disegno di legge di stabilità per il 2011 si segnala innanzitutto l'integrazione di 800 milioni di euro per l'anno 2011 e di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012 del Fondo di finanziamento ordinario dell'Università. Inoltre, viene istituito un credito di imposta, nel limite di spesa di 100 milioni di euro per il 2011, in favore delle imprese che affidano attività di ricerca e sviluppo ad università o enti pubblici di ricerca. Ancora, sempre nel settore universitario, si segnala l'integrazione di 100 milioni di euro del Fondo di intervento integrativo da ripartire fra le regioni per la concessione dei prestiti d'onere e l'erogazione delle borse di studio. Per il primo semestre 2011 è stato previsto il rifinanziamento del Fondo per le missioni internazionali di pace per un importo di 750 milioni di euro. Sul fronte del lavoro e della tutela dei lavoratori è stato previsto per l'anno 2011 l'incremento del finanziamento del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, al fine di continuare nella erogazione del trattamento di cassa integrazione e guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale. A tale proposito si rammenta l'introduzione della facoltà di prolungare l'intervento di tutela del reddito per il periodo di tempo necessario al raggiungimento della decorrenza del trattamento pensionistico, nei limiti del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, nonché la previsione volta a consentire l'applicazione, nel limite di 10 mila unità, della normativa previgente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici per una serie di lavoratori che maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011. Inoltre, una particolare attenzione è stata rivolta ai giovani lavoratori destinando 100 milioni di euro alle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato. Segnala poi ancora la proroga per il 2011 del regime di detassazione dei contratti di produttività e in particolare dei redditi percepiti per effetto di incrementi di produttività e per lavoro straordinario. Tale misura comporterà oneri per 835 milioni nel 2011 e per 263 milioni di euro nel 2012. È stato poi prorogato il cosiddetto ecobonus del 55 per cento per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici e abitazioni. L'agevolazione potrà essere utilizzata fino al 31 dicembre 2011 e diluita in 10 anni. Sono quindi stati previsti una serie di interventi in favore delle scuole non statali, della gratuità dei libri di testo scolastici, della proroga del 5 per mille, del sostegno al settore dell'editoria e delle università statali non legalmente riconosciute, del proseguimento del rapporto di lavoro dei lavoratori socialmente utili. A tale complesso di misure sono state destinate risorse per circa 800 milioni di euro. Nel settore agricolo segnala altresì gli interventi in favore della piccola proprietà contadina e la rideterminazione delle agevolazioni contributive per i datori di lavoro agricoli in zone svantaggiate, agevolazioni che vengono rese permanenti.
Nel settore sanitario si è integrato il finanziamento del servizio sanitario nazionale per 348 milioni di euro, quale quota parte dell'importo complessivo di 834 milioni di euro da erogare per l'anno 2011. Nell'ambito del patto per la salute sono state poi introdotte una serie di misure nei confronti delle regioni in disavanzo sanitario. Nell'ambito dell'informazione, oltre al sostegno dell'editoria, si segnala nel triennio 2011-2013 il finanziamento concesso all'emittenza televisiva locale e all'emittenza radiofonica locale e nazionale. Fa presente che si è infine resa esplicita la normativa relativa al concorso delle autonomie territoriali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, in parte già delineata con il decreto legge n. 78 del 2010. In particolare, con riferimento agli enti locali, sono state riviste le regole del Patto di stabilità interno per meglio poter rispondere ad alcune esigenze emerse dal confronto con gli enti medesimi. Si è proceduto così all'estensione su un triennio della base di calcolo in modo tale da eliminare le storture emerse prendendo a base dei calcoli un solo esercizio. È stata poi introdotta una attenuazione degli effetti del Patto per l'anno 2011 in considerazione della nuova rideterminazione delle regole e riconfermate le esclusioni dal Patto relativamente ad una serie di voci già previste a legislazione vigente. Infine, i commi da 165 a 169 fanno riferimento alle Tabelle A, B, C, D ed E allegate al disegno legge di stabilità, alcune delle quali sono state modificate dalla Camera. Le modifiche apportate dall'altro ramo sono le seguenti: alla tabella A, l'aumento di 1,5 milioni di euro per il triennio degli accantonamenti relativi al Ministero dell’economia e conseguente riduzione degli accantonamenti relativi al Ministero degli esteri; la riduzione di 500 milioni di euro degli accantonamenti relativi al Ministero dell’istruzione in connessione alla integrazione del Fondo di finanziamento ordinario dell’università. Per quanto riguarda la tabella C, vi è stata una serie di modifiche su vari fondi, mentre in tabella E sono state inserite alcune voci, quali il sostegno al Made in Italy, con un finanziamento di 1 milione per il 2011 e di 2 milioni per il 2012 e il Fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti, con un finanziamento di 1 milione per il 2011 e per il 2012. Il comma 170 dispone, infine, in merito alla copertura degli oneri correnti recati dal disegno di legge di stabilità 2011 mentre il comma 171 ne disciplina l'entrata in vigore.
ECCO L'ARTICOLATO DELLA LEGGE DI STABILITA' RELATIVAMENTE AL FVG


151. Lo Stato riconosce alla regione autonoma Friuli Venezia Giulia una compartecipazione sulle ritenute sui redditi da pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, così determinata:
a) per le annualità 2008 e 2009, nell’importo complessivo di 960 milioni di euro che, al netto delle somme già attribuite alla regione per la medesima finalità, pari a 50 milioni di euro, sono trasferiti in ragione di 220 milioni di euro nel 2011, 170 milioni di euro nel 2012, 120 milioni di euro nel 2013, 70 milioni di euro nel 2014, 20 milioni di euro nel 2015, 30 milioni di euro nel 2016 e 20 milioni di euro annui nelle successive annualità fino al 2030;
b) a decorrere dall’annualità 2010, nella misura prevista dall’articolo 49, primo comma, numero 1), dello Statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, secondo le modalità di trasferimento individuate all’articolo 1 del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137.
152. Nel rispetto dei princìpi indicati nella legge 5 maggio 2009, n. 42, a decorrere dall’anno 2011, la regione autonoma Friuli Venezia Giulia contribuisce all’attuazione del federalismo fiscale, nella misura di 370 milioni di euro annui, mediante:
a) il pagamento di una somma in favore dello Stato;
b) ovvero la rinuncia alle assegnazioni statali derivanti dalle leggi di settore, individuate nell’ambito del tavolo di confronto di cui all’articolo 27, comma 7, della citata legge n. 42 del 2009;
c) ovvero l’attribuzione di funzioni amministrative attualmente esercitate dallo Stato, individuate mediante accordo tra il Governo e la regione, con oneri a carico della regione. Con le modalità previste dagli articoli 10 e 65 dello Statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, lo Stato e la regione definiscono le funzioni da attribuire.
153. Il pagamento di cui alla lettera a) del comma 152, al netto del credito vantato dalla regione autonoma Friuli Venezia Giulia nei confronti dello Stato in base al comma 151, lettera a), è determinato in 150 milioni di euro nel 2011, in 200 milioni di euro nel 2012, in 250 milioni di euro nel 2013, in 300 milioni di euro nel 2014, in 350 milioni di euro nel 2015, in 340 milioni di euro nel 2016, in 350 milioni di euro annui dal 2017 al 2030 e in 370 milioni di euro annui a decorrere dal 2031. Gli accordi di cui alle lettere b) e c) del comma 152 stabiliscono in quale misura il pagamento di cui alla lettera a) dello stesso comma diminuisce in corrispondenza dell’assunzione delle modalità di contribuzione alternative previste dalle medesime lettere b) e c).
154. La regione autonoma Friuli Venezia Giulia, gli enti locali del territorio, i suoi enti e organismi strumentali, le aziende sanitarie e gli altri enti e organismi il cui funzionamento è finanziato dalla regione medesima in via ordinaria e prevalente costituiscono nel loro complesso il «sistema regionale integrato». Gli obiettivi sui saldi di finanza pubblica complessivamente concordati tra lo Stato e la regione sono realizzati attraverso il sistema regionale integrato. La regione risponde nei confronti dello Stato del mancato rispetto degli obiettivi di cui al periodo precedente. Le disposizioni previste dal presente comma si applicano successivamente all’adozione del bilancio consolidato previsto dalle disposizioni relative all’armonizzazione dei bilanci.
155. A decorrere dall’esercizio finanziario 2011, l’accordo annuale relativo al patto di stabilità interno della regione autonoma Friuli Venezia Giulia è costruito considerando il complesso delle spese finali, al netto delle concessioni di crediti, valutate prendendo a riferimento le corrispondenti spese considerate nell’accordo per l’esercizio precedente. L’obiettivo è determinato tenendo conto distintamente dell’andamento tendenziale della spesa sanitaria regionale, in coerenza con quello nazionale. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 17, comma 1, lettera c), della legge 5 maggio 2009, n. 42, in merito agli obiettivi sui saldi di finanza pubblica, spetta alla regione individuare, con riferimento agli enti locali costituenti il sistema regionale integrato, gli obiettivi per ciascun ente e le modalità necessarie al raggiungimento degli obiettivi complessivi di volta in volta concordati con lo Stato per il periodo di riferimento, compreso il sistema sanzionatorio. Qualora la regione non provveda ad individuare le predette modalità entro il 31 maggio, si applicano le disposizioni previste a livello nazionale. Salvo quanto previsto dal periodo precedente, le disposizioni statali relative al patto di stabilità interno non trovano applicazione con riferimento agli enti locali costituenti il sistema regionale integrato. La regione trasmette al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, relativamente a ciascun ente locale, gli elementi informativi riguardanti le risultanze, espresse in termini di competenza mista, occorrenti per la verifica del mantenimento dell’equilibrio dei saldi di finanza pubblica.
156. La regione autonoma Friuli Venezia Giulia garantisce un effetto positivo sull’indebitamento netto, ulteriore rispetto a quello previsto dalla legislazione vigente, ivi comprese le disposizioni introdotte dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, di 150 milioni di euro nel 2011, di 200 milioni di euro nel 2012, di 250 milioni di euro nel 2013, di 300 milioni di euro nel 2014, di 350 milioni di euro nel 2015, di 340 milioni di euro nel 2016, di 350 milioni di euro annui dal 2017 al 2030 e di 370 milioni di euro annui a decorrere dal 2031. Ai fini della determinazione dell’accordo relativo al patto di stabilità interno, al conferimento delle funzioni di cui al comma 152, lettera c), la capacità di spesa della regione aumenta in misura corrispondente agli oneri assunti dalla regione limitatamente al primo anno di esercizio della funzione. In occasione della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, la regione dimostra l’esatto adempimento degli obblighi assunti.
157. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, allo Statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 51, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:
«Il gettito relativo a tributi propri e a compartecipazioni e addizionali su tributi erariali che le leggi dello Stato attribuiscano agli enti locali spetta alla Regione con riferimento agli enti locali del proprio territorio, ferma restando la neutralità finanziaria per il bilancio dello Stato.
Qualora la legge dello Stato attribuisca agli enti locali la disciplina dei tributi o delle compartecipazioni di cui al secondo comma, spetta alla Regione individuare criteri, modalità e limiti di applicazione di tale disciplina nel proprio territorio.
Nel rispetto delle norme dell’Unione europea sugli aiuti di Stato, la Regione può:
a) con riferimento ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, modificare le aliquote, in riduzione, oltre i limiti attualmente previsti e, in aumento, entro il livello massimo di imposizione stabilito dalla normativa statale, prevedere esenzioni dal pagamento, introdurre detrazioni di imposta e deduzioni dalla base imponibile;
b) nelle materie di propria competenza, istituire nuovi tributi locali e, relativamente agli stessi, consentire agli enti locali di modificarne le aliquote, in riduzione ovvero in aumento, oltre i limiti previsti, prevedere esenzioni dal pagamento, introdurre detrazioni di imposta e deduzioni dalla base imponibile e prevedere, anche in deroga alla disciplina statale, modalità di riscossione»;
b) all’articolo 53, quarto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le predette intese definiscono i necessari indirizzi e obiettivi strategici relativi all’attività di accertamento dei tributi nel territorio della Regione, la quale è svolta attraverso i conseguenti accordi operativi con le Agenzie fiscali».
158. Le disposizioni recate dal comma 157 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 63, quinto comma, dello Statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni.
159. Qualora con i decreti legislativi di attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, siano istituite sul territorio nazionale nuove forme di imposizione, in sostituzione totale o parziale di tributi vigenti, con le procedure previste dall’articolo 27 della medesima legge n. 42 del 2009, è rivisto l’ordinamento finanziario della regione autonoma Friuli Venezia Giulia al fine di assicurare la neutralità finanziaria dei predetti decreti nei confronti dei vari livelli di governo.