mercoledì 11 giugno 2008

Il disegno di legge del governo

Giro di vite sugli stranieri irregolari e sui ‘pirati’ della strada; più poteri ai sindaci e ai prefetti in materia di ordine pubblico e sicurezza; misure di prevenzione contro la criminalità organizzata con ampliamento dei poteri del procuratore nazionale anti-mafia; interventi sulle lungaggini dei processi con aumento dei casi di rito direttissimo e giudizio immediato e abolizione del patteggiamento in fase di appello. Sono i cinque capitoli su cui interviene il decreto sicurezza approvato dal Consiglio dei ministri a Napoli e da oggi di nuovo all’attenzione delle commissioni Affari costituzionali e Giustizia del Senato in attesa del via libera per l’aula dove è già stato calendarizzato domani alle 10. Le commissioni discuteranno e avvieranno il voto sugli emendamenti (circa 140), cercando di licenziare il provvedimento già in serata. Ecco intanto cosa prevede il testo del governo.
-Espulsione di immigrati e allontanamento di cittadini comunitari.
-Arresto e confisca immobili per chi affitta a irregolari.
-Aggravante della clandestinità.
-Più processi per direttissima e no al patteggiamento in appello
-Giro di vite su chi guida ubriaco o drogato.
-Sequestro e distruzione merce contraffatta.
-Più poteri a sindaci e prefetti.
-Accesso della polizia municipale al Ced del Viminale.
-I centri di identificazione e espulsione.
-Ampliamento dei poteri del procuratore antimafia.








1 commento:

Vanni Lenna ha detto...

Espulsione di immigrati e allontanamento di cittadini comunitari.
Le nuove norme ampliano i casi di espulsione degli immigrati clandestini su ordine del giudice prevedendo analogo provvedimento per i cittadini comunitari, attraverso la misura dell’allontanamento del cittadino appartenente a uno stato membro Ue che non abbia reddito o che delinque. Il limite della pena per l’irrogazione del provvedimento di espulsione (ora fissato a una pena detentiva non inferiore a 10 anni) viene portato a due anni. In pratica il giudice, in tutti i casi di condanna dello straniero o del cittadino comunitario a più di due anni di carcere, ne ordina il rimpatrio. Chi trasgredisce l’ordine di espulsione o di allontanamento è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Arresto e confisca immobili per chi affitta a irregolari. È previsto che chiunque cede a titolo oneroso un immobile a un cittadino straniero irregolarmente soggiornante sul territorio italiano è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La condanna comporta la confisca dell’immobile affittato, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Le somme ricavate dall’eventuale vendita dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione contro l’immigrazione clandestina.

Aggravante della clandestinità. Se chi commette un reato si trova illegalmente sul territorio nazionale le pene sono aumentate di un terzo. La nuova aggravante di clandestinità viene applicata sia agli immigrati extracomunitari che ai cittadini di Stati membri dell’Unione europea irregolarmente entrati in Italia.

Più processi per direttissima e no al patteggiamento in appello. Per accelerare i processi, il decreto prevede l’obbligo, e non più la facoltà per il pubblico ministero (a meno che ciò non pregiudichi gravemente le indagini) di richiedere il rito direttissimo o il giudizio immediato per i reati per i quali sono previsti i riti speciali. Si ampliano inoltre le fattispecie perseguibili con processo ordinario. Si prevede che il pubblico ministero proceda con il rito direttissimo nei confronti dell’imputato quando l’arresto in flagranza è già stato convalidato e quando lo stesso abbia reso confessione o quando la prova della sua colpevolezza risulta evidente. Il rito direttissimo pertanto diverrà la regola in relazione a tutte le indagini che non richiedono attività ulteriori da parte del pm. Anche per il giudizio immediato si è introdotta la previsione della necessità come regola generale. Infine viene introdotto il divieto di patteggiamento in fase di appello: l’accordo tra le parti potrà aversi solo in fase di udienza preliminare. La sospensione della pena non potrà essere applicata per tutti i reati in relazione ai quali ci sono esigenze di tutela della collettività.

Giro di vite su chi guida ubriaco o drogato.
È uno dei capitoli più ‘corposi’ del dl sicurezza. Per chi guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti sono stabilite pene più severe nel caso di lesioni gravi e gravissime o di omicidio colposo. L’inasprimento delle sanzioni per chi provoca incidenti stradali avviene sia sul piano penale che su quello delle sanzioni amministrative accessorie. Per chi provoca la morte di una persona viene elevato il massimo di detenzione in carcere da cinque a sei anni. Per chi guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, il carcere può arrivare a dieci anni se si cagiona la morte di una sola persona e fino a quindici anni le vittime sono più di una. Anche per chi provoca lesioni gravi (e non gravissime) viene previste il solo carcere (da sei mesi a due anni) in luogo della pena alternativa. Per le lesioni gravissime si innalza a quattro anni il massimo del carcere. Niente attenuanti inoltre per chi guida ubriaco o sotto l’effetto di droga. A chi viene trovato al volante con un tasso alcolemico superiore a 1.5 grammi/litro inoltre segue sempre la confisca del veicolo (a meno che non appartenga a persona estranea al fatto).
Ulteriori inasprimenti della pena sono previsti per chi non si ferma a prestare soccorso: in caso di omicidio colposo, oltre al carcere, scatta la revoca della patente, mentre prima era prevista la sola sospensione fino a un massimo di quattro anni. Per chi rifiuta di sottoporsi ai controlli per accertare lo stato di ebbrezza o l’assunzione di droghe non ci sarà più solo una sanzione amministrativa ma l’arresto da tre mesi a un anno con sospensione della patente e confisca del mezzo. Infine, per le lesioni gravi o gravissime provocate da guidatori ubriachi o drogati la competenza a decidere viene affidata al tribunale ordinario prevedendo espressamente che non se ne occupi il giudice di pace.